STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “I PAGLIACCI”
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Art.1- E’ costituita con il nome di ASSOCIAZIONE CULTURALE “I PAGLIACCI” un’associazione culturale, autonoma e pluralista, senza scopo di lucro; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti leggi in materia.
Art.2- L’associazione ha sede in Montalto Uffugo alla via delle Calcare, SNC.
Le iniziative potranno essere spostate anche in altre sedi, sempre in rispetto alle finalità associative.
Art.3- La durata dell’associazione è illimitata.
CARATTERE – SCOPI
Art.4- L’associazione, apolitica e aconfessionale, ha carattere volontario e svolge attività culturali di ogni genere, prevalentemente il Teatro e quanto riguarda esso stesso, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
Art.5- L’associazione ha lo scopo di promuovere attività culturali ed artistiche, che favoriscano l’impegno di quanti vogliano aderire, per impegnare il tempo libero, per favorire l’aggregazione sociale, per mettere in risalto tematiche di interesse generale, tenendo conto soprattutto della realtà calabrese in generale e quella Montaltese in particolare, l’attività di promozione della cultura e dell’arte è rivolta anche a soggetti in condizioni di svantaggio.
Art.6- Per il conseguimento dei suoi fini l’associazione si propone di svolgere ed organizzare in proprio o con altri organismi ed enti, attività culturali, convegni, dibattiti, seminari, nei vari settori della cultura (musica, arti, cinema, letteratura, teatro) e prevalentemente rappresentazioni teatrali, quale scopo primario dello stare insieme che l’associazione si propone.
Art.7- Per lo svolgimento della propria attività l’associazione potrà:
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stabilire forme di collaborazione, conservando piena autonomia, con associazioni a carattere internazionale, nazionale e locale, istituzioni culturali ed altri enti pubblici o privati;
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chiedere ed ottenere contributi ed agevolazioni comunitarie, nazionali, regionali, provinciali e comunali, nonché da altri enti ed organismi;
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istituire rapporti con istituti bancari anche mediante depositi bancari e conti correnti;
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svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine alla realizzazione degli scopi sociali.
SOCI – ORGANI SOCIALI
Art.8- Tutti hanno facoltà di iscriversi alla Associazione Culturale “I Pagliacci” e di portare il proprio contributo, secondo disponibilità e capacità, alle scelte ed alle attività dell’associazione. L’iscrizione comporta l’accettazione delle norme statutarie.
Art.9- L’associazione comprende le seguenti categorie di soci:
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SOCI FONDATORI: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione;
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SOCI ORDINARI: tutti coloro che aderiscono all’associazione versando la quota annua minima di ammissione fissata dal consiglio Direttivo;
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SOCI ONORARI: quelli che per la loro personalità, per la frequenza all’associazione o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell’associazione stessa ne hanno sostenuto l’attività e la sua valorizzazione;
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SOCI COLLETTIVI: enti pubblici e privati, circoli e altre associazioni aventi fini istituzionali non incompatibili con l’Associazione Culturale “I Pagliacci”
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SOCI SOSTENITORI: quelli che sottoscrivono una quota annuale superiore alla quota minima di ammissione;
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SOCI GIOVANI: iscritti di età inferiore ai 18 anni senza diritto di voto nelle assemblee.
Art.10- L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati al Consiglio Direttivo al quale compete di esaminare la richiesta e decidere in merito all’accoglimento della stessa.
L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti ad osservare sia le norme dello statuto, sia le deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
Art.11- Il rapporto associativo viene meno:
- per dimissioni;
- per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
- per esclusione, qualora il comportamento o le attività dell’associato siano in palese contrasto con i principi e le finalità del presente statuto.
La decisione spetta al Consiglio Direttivo che ne dà immediata comunicazione all’interessato.
Art.12- Possono essere eletti negli organismi dirigenti tutti i soci.
Art.13- Sono organi dell’associazione:
- l’assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il segretario;
Art.14- L’associazione ha nell’assemblea dei soci il suo organo sovrano. Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie. L’assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, ed in via straordinaria ogni qualvolta il consiglio direttivo ne riconosca la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci. La convocazione dell’assemblea deve essere comunicata ai soci mediante avviso scritto da inviarsi almeno una settimana prima dalla data dell’adunanza e nel quale sia data la notizia dell’ordine del giorno, della data, dell’ora e del luogo della riunione.
Le assemblee, qualunque ne sia l’ordine del giorno, sono valide in prima convocazione se sia presente almeno la maggioranza dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Nell’assemblea hanno diritto di voto i soci o i loro delegati; ogni socio può rappresentare non più di un altro socio. L’assemblea delibera con le modalità e le maggioranze previste dall’art.21 del codice civile.
Art.15- L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in sua assenza dal vicepresidente o da una persona eletta dall’assemblea stessa. Il presidente nomina il segretario e, se richiesto i due scrutatori. Le deliberazioni dell’assemblea, prese in conformità alla legge e al presente statuto vincolano tutti i soci ancorché dissenzienti o assenti, e devono risultare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Art.16- Spetta all’assemblea ordinaria:
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eleggere il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Vicepresidente;
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approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
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deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
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deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo. Sono riservate all’assemblea straordinaria le deliberazioni sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento della associazione nonché le deliberazioni su ogni altro argomento di carattere straordinario.
Art.17- Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione e si compone da quattro a otto membri nominati dall’assemblea. I consiglieri restano in carica due anni e sono rieleggibili. Qualora nel corso dell’esercizio sociale venga meno per qualsiasi causa uno o più membri, purché meno della metà, il consiglio direttivo ha facoltà di procedere per cooptazione alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario. I membri del consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Art.18- Il consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi membri. Le riunioni del consiglio sono valide quando ad esse intervenga la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Le deliberazioni devono risultare da verbale, firmato da tutti gli intervenuti alla seduta. Gli avvisi di convocazione del consiglio direttivo debbono essere inviati ai consiglieri almeno tre giorni prima, unitamente all’ordine del giorno da discutere.
Art.19- Al consiglio direttivo competono tutte le iniziative volte alla attuazione degli scopi istituzionali. In particolare esso ha il compito di predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
- curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
- provvedere alla struttura organizzativa dell’associazione avvalendosi anche di gruppi di lavoro, responsabili di settore e di una segreteria operativa;
- deliberare sull’adesione e partecipazione dell’associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’associazione stessa;
- deliberare sull’ammissione, decadenza o esclusione dei soci;
- nominare il segretario;
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo quelli che disposizioni di legge o il presente statuto riservano all’assemblea.
Art.20- Il Presidente è eletto dall’assemblea e dura in carica due anni ed è rieleggibile.
Al Presidente spetta la rappresentanza e la firma sociale. Pertanto, egli rappresenta a tutti gli effetti l’associazione di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente cura le relazioni con enti ed organizzazioni che interessano l’attività dell’associazione, predispone progetti e programmi di attività da sottoporre alla delibera del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le mansioni da lui svolte spettano al vicepresidente.
Art.21- Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica due anni. Egli coadiuva il Presidente nelle sue funzioni, cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla trascrizione dei verbali e alla tenuta dei libri sociali, svolge ogni altro compito a lui demandato dal Consiglio Direttivo o dalla Presidenza.
L’ufficio di segreteria, diretto dal Segretario, è a disposizione per tutti i compiti di assistenza e informazione che rientrino nelle finalità dell’associazione.
FINANZE-PATRIMONIO-ESERCIZIO SOCIALE
Art.22- Le entrate dell’associazione sono costituite:
- dalle quote sociali di adesione annuale;
- da versamenti volontari;
- da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- da oblazioni, donazioni o lasciti di terzi o associati;
- dalle entrate per attività istituzionali;
-da ogni altro eventuale introito previsto dalle leggi vigenti.
Art.23- Il patrimonio dell’associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione o che diverranno di proprietà della stessa. I beni che costituiscono il patrimonio sono descritti nel libro inventario.
Art.24- L’esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio secondo criteri di buona e corretta amministrazione.
Art.25- L’associazione si deve dotare dei seguenti libri sociali:
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libro dei Soci;
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libro delle adunanze delle Assemblee;
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libro Inventario;
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libro delle Entrate e delle Uscite;
I libri sociali sono tenuti ed aggiornati a cura del segretario.
Art.26- I libri sociali e contabili saranno conservati presso la sede sociale dell’associazione e disponibili per la visione ad ogni socio che lo richieda.
DISPOSIZIONI FINALI E GENERALI
Art.27- In caso di scioglimento dell’associazione, l’assemblea deciderà la devoluzione del patrimonio e delle attività esistenti. Qualsiasi decisione in merito dovrà raccogliere almeno i due terzi dei voti.
Art.28- Particolari norme di funzionamento e di applicazione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamenti interni da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.
Art.29- Per tutto quanto qui non previsto valgono le norme del codice civile e di ogni altra legge in materia. |